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Sez. 3, Sentenza n. 20672 del 25/09/2009 (Rv. 609352 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Patto di prelazione riconosciuto da un ente pubblico - Onere di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del servizio - Esclusione - Aggiudicazione allo stesso prezzo risultante dalla migliore offerta - Possibilità - Mancato inserimento della clausola nel bando di gara - Diritto al risarcircimento del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609352-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

In materia di contratti con la P.A., il titolare di un patto di prelazione riconosciuto da un ente pubblico con riferimento a futuri contratti relativi allo stesso servizio non ha l'onere di partecipare alla gara, potendo all'esito legittimamente divenire aggiudicatario del servizio allo stesso prezzo di quello risultante dalla migliore offerta presentata dai concorrenti; ne consegue che l'omesso inserimento della clausola di prelazione tra le condizioni di gara integra gli estremi dell'inadempimento e consente al titolare del diritto di agire per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)