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Sez. 1, Sentenza n. 8975 del 25/08/1993 (Rv. 483552 - 01)

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - In genere | Pubblica amministrazione - Finalità - Realizzazione - Ricorso agli strumenti propri dei soggetti privati - Conseguenze - Clausola di preferenza accordata al privato per la stipulazione di futuri contratti - Sussistenza - Licitazione privata - Gara - Regolarità - Condizioni - Ente pubblico - Violazione del patto di prelazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483552-01

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - In genere

Quando la pubblica amministrazione, per la realizzazione delle sue finalità pubblicistiche, ritenga opportuno ricorrere agli strumenti propri dei soggetti privati, le convenzioni da essa stipulate con privati soggiacciono alle norme comuni sui contratti e sulle obbligazioni, salvo eventuali norme di diritto pubblico integrative e modificative. In siffatta ipotesi, la clausola di preferenza accordata al privato per la stipulazione di futuri contratti, quando si proceda con il sistema della licitazione privata, non contrasta con norme speciali e con i principi propri del diritto amministrativo - anche se, per la regolarità della gara, occorre accertare che i concorrenti siano stati preventivamente avvertiti del diritto di prelazione - con la conseguenza che l'ente pubblico che renda impossibile l'esercizio del patto di prelazione è responsabile verso il soggetto cui tale diritto sia stato attribuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)