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Sez. 5, Sentenza n. 17425 del 13/03/2007 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236639 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria - Poteri istruttori del giudice ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. - Limite della economia processuale di cui all'art. 438 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236639-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Il criterio della economia processuale cui è subordinato il diritto alla prova dell'imputato nel caso di richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, vale a limitare il potere istruttorio del giudice nel caso previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., in cui egli ritenga di non poter decidere allo stato degli atti - nella specie dopo avere disposto il giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria -, considerato che è irragionevole consentire all'imputato di prospettare nuove ipotesi di ricostruzione del fatto dopo l'ammissione del rito - per poi azionarle come carenza di motivazione della sentenza che le abbia disattese -, le quali, ove manifestate per condizionare un'integrazione probatoria, avrebbero reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - in ordine, tra l'altro, al reato di falso materiale nella pubblica attestazione di conformità dei documenti di accompagnamento di carburante, ex art. 476 e 482 cod. pen. - il quale aveva sottoscritto, nella qualità di rappresentante della società acquirente, la relativa documentazione intestata alla detta società, senza disconoscere tali sottoscrizioni e senza condizionare la richiesta di giudizio abbreviato alla verifica di autenticità della propria firma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)