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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014 (Rv. 629408 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Individuazione dell'oggetto del gravame e delle statuizioni contestate - Indispensabilità della sentenza impugnata - Omesso suo deposito e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Declaratoria - Necessità.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629408-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)