Sez. 2, Sentenza n. 21833 del 17/10/2007 (Rv. 599578 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Regolare costituzione dell'appellante con deposito del fascicolo - Deposito anche della sentenza impugnata - Presunzione - Sussistenza - Successivo mancato rinvenimento della sentenza al momento della decisione - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Concessione di termine per nuovo deposito del documento - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
Qualora l'appellante si sia regolarmente costituito depositando il proprio fascicolo, si deve presumere - essendo l'ufficio tenuto a controllarne la regolarità - che egli abbia depositato anche copia della sentenza impugnata. Pertanto, ove al momento della decisione tale sentenza non venga rinvenuta nel fascicolo, il giudice dell'appello non può dichiararne immediatamente l'improcedibilità, ma è tenuto a concedere all'appellante, in caso di infruttuose ricerche da parte della cancelleria, un termine per il nuovo deposito dell'impugnata sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)