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Sez. 2, Sentenza n. 15303 del 05/07/2006 (Rv. 590172 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Omesso deposito della sentenza impugnata e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Declaratoria - Necessità.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590172-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non è comunque presente tra gli atti di causa, è tenuto, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ., a dichiarare l'improcedibilità dell'appello, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)