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Sez. L, Sentenza n. 4423 del 26/07/1984 (Rv. 436323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - SOSTITUZIONE PER INTERO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE AVENTE CARATTERE DI GENERALITÀ ALLA PRECEDENTE.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - SOSTITUZIONE PER INTERO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE AVENTE CARATTERE DI GENERALITÀ ALLA PRECEDENTE.*

Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, la nuova regolamentazione avente carattere di generalità si sostituisce interamente alla precedente, anche se di essa meno favorevole, non operando al riguardo l'art. 2077 cod. civ. che, nel garantire la conservazione del trattamento di maggior favore, attiene esclusivamente ai rapporti fra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro e non già a quelli fra contratti collettivi e giustificandosi un tale effetto sostitutivo globale in base alla circostanza che le Disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti acquisiti sottratti al potere dispositivo dei Sindacati, ma operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte autonoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale. (V 6741/81, mass n 417625; (V 3059/78, mass n 392503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)