Sez. L, Sentenza n. 4517 del 12/07/1986 (Rv. 447265 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE - SUCCESSIONE TRA CONTRATTI COLLETTIVI - DEROGA IN PEIUS AL PRECEDENTE CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE - SUCCESSIONE TRA CONTRATTI COLLETTIVI - DEROGA IN PEIUS AL PRECEDENTE CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Le Disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei Sindacati, ma invece operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nella ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti Disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quest'ultimo affidata all'autonomia contrattuale delle stesse parti stipulanti che possono prevederla con apposita clausola. (V 4423/84, mass n 436323; (V 5741/81, mass n 417625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)