Sez. L, Sentenza n. 10581 del 05/11/1990 (Rv. 469609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - NEI RAPPORTI TRA CONTRATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTI QUESITI RIFERITI AL CONTRATTO PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - NEI RAPPORTI TRA CONTRATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTI QUESITI RIFERITI AL CONTRATTO PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio dei cosiddetti diritti quesiti è riferibile solo al caso di successione di norme di legge ma non a quello della successione di contratti collettivi post-corporativi, che è invece retta dal principio della libera volontà delle parti; pertanto quando la fattispecie si sia verificata sotto la vigenza di un contratto collettivo diverso e sostitutivo di uno precedente trova applicazione tale seconda normativa, anche se meno favorevole al lavoratore, poiché ogni contratto collettivo opera entro il proprio ambito temporale concordato dalle parti le quali, sostituendo la nuova disciplina alla precedente, possono far venir meno le aspettative eventualmente sorte nel vigore di quest'ultima. (Conf 4423/84, mass n 436323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)