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Sez. 1, Sentenza n. 2215 del 12/03/1997 (Rv. 502976 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CONCESSIONI E LICENZE - IN GENERE | Art. 18 della legge n. 223 del 1990 - Portata - Tutela da interferenze prevista dalla legge n. 110 del 1983 - Sua estensione ai concessionari privati ed alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502976-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CONCESSIONI E LICENZE - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 18 della legge n. 223 del 1990 - secondo la quale si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza di volo di cui alla legge n. 110 del 1983, estendendo, tali ultime disposizioni, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli servizi pubblici essenziali - va interpretata come estensiva della tutela da interferenze ai concessionari privati, nonché alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

Riferimenti normativi: Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)