Sez. U, Sentenza n. 4219 del 07/05/1996 (Rv. 497432 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Trasmissioni radiotelevisive in ambito locale - Potere di controllo della pubblica amministrazione - Sussistenza - Provvedimento di chiusura di impianto trasmittente su frequenza assegnata al Ministero della difesa - Situazione giuridica azionabile da parte del privato - Interesse legittimo - Controversia relativa - Devoluzione al giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
Il privato, che gestisca un'emittente via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale, deve adire la giurisdizione amministrativa e non quella ordinaria, qualora insorga contro il provvedimento di chiusura del suo impianto, disposto dall'autorità competente a causa dell'utilizzazione non autorizzata di una radiofrequenza assegnata al Ministero della difesa. Infatti in tal caso la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo, contrapponendosi al potere dell'Amministrazione - sussistente anche quando, per effetto della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976, si era instaurato un sistema di liceità delle diffusioni radiotelevisive via etere in ambito locale pur in assenza di una normativa specifica - di controllare le emittenti locali, di tutelare il servizio pubblico di trasmissioni radiotelevisive ai sensi dell'art. 240 del codice postale e, a maggior ragione, di tutelare servizi di interesse generale. Nè il temporaneo riconoscimento a favore dei privati titolari delle indicate trasmissioni locali di un diritto soggettivo, da parte della legge n. 10 del 1985, preclude che questo degradi ad interesse legittimo, in relazione a detti poteri di controllo, avendo del resto l'art. 3 di tale legge vietato ai privati di determinare situazioni di incompatibilità con i servizi pubblici. E neanche i successivi interventi in materia di cui alle leggi n. 223 del 1990 e n. 422 del 1993 hanno modificato, ai fini in esame, natura e consistenza delle posizioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Testo Unico 29/03/1973 num. 156 art. 240 CORTE COST., Legge 04/02/1985 num. 10 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 223 CORTE COST., Legge 23/10/1993 num. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)