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Sez. 3, Sentenza n. 11415 del 18/06/2004 (Rv. 573726 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Dell'opposto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Deroghe - Inosservanza del divieto di introdurre domande nuove - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573726-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante "reconventio reconventionis".L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)