Sez. 1, Sentenza n. 11053 del 10/08/2001 (Rv. 548967 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Domanda dell'opposto diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione - Inammissibilità - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità - Limiti - Estensione alle ipotesi di sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. L'inosservanza di tale divieto deve ritenersi rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno. Tale controllo di legittimità, attenendo al rito, deve estrinsecarsi anche con riferimento alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un'Azienda Forestale per inadempimento di contratto di fornitura, pronunziata in accoglimento della domanda nuova di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)