Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014 (Rv. 629435 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Presenza sistematica ed organizzata del notaio presso un ulteriore ufficio secondario - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, costituisce illecito, ai sensi dell'art. 147, primo comma, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell'espletamento della propria opera, presso un'ulteriore sede secondaria, non consentita dall'art. 10 del codice deontologico, che vieta l'apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato, trattandosi di regola volta ad evitare concentrazioni di attività nocive al corretto svolgimento della professione notarile, senza che abbia rilievo scriminante il fatto che il notaio abbia continuato ad esercitare le funzioni anche nella propria sede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito nella condotta di un notaio, già avente una sede secondaria, il quale risultava essersi recato stabilmente negli uffici di una società di consulenza due giorni a settimana, stipulando centotrentaquattro atti a raccolta in quattro mesi).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)