Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 02/03/1978 (Rv. 390394 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - COMPENSATIVI - DIFFERENZE - OMESSA PRONUNCIA RISPETTIVAMENTE SUGLI INTERESSI MORATORI E SU QUELLI COMPENSATIVI - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - GIUDICATO - FORMAZIONE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - COMPENSATIVI - DIFFERENZE - OMESSA PRONUNCIA RISPETTIVAMENTE SUGLI INTERESSI MORATORI E SU QUELLI COMPENSATIVI - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - GIUDICATO - FORMAZIONE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI.*
Mentre gli interessi di mora, configuranti il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento colpevole di obbligazione pecuniaria, si ricollegano ad un titolo e ad una domanda autonoma rispetto a quella inerente all'obbligazione principale, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, per il ritardato conseguimento del suo equivalente in denaro, costituiscono una componente del danno stesso e della relativa domanda. Pertanto, l'omessa pronuncia sulla richiesta di interessi, se non assume, in difetto d'impugnazione, autorita di giudicato con riguardo agli interessi moratori, per difetto di accertamento sulla sussistenza o meno del corrispondente diritto, spiega tale effetto con riguardo agli interessi compensativi, in quanto coperti dalla sentenza che abbia provveduto sulla domanda di risarcimento e sull'entita complessiva del danno. (V 2314/76, mass n 381108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)