Sez. L, Sentenza n. 2314 del 19/06/1976 (Rv. 381108 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - MORATORI - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA ACCESSORIA DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - MANCATA IMPUGNAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA ACCESSORIA DEGLI INTERESSI MORATORI - MANCATA IMPUGNAZIONE - RIPROPONIBILITA DELLA MEDESIMA RICHIESTA IN SEPARATA SEDE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - MORATORI - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA ACCESSORIA DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - MANCATA IMPUGNAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA ACCESSORIA DEGLI INTERESSI MORATORI - MANCATA IMPUGNAZIONE - RIPROPONIBILITA DELLA MEDESIMA RICHIESTA IN SEPARATA SEDE.*
La mancata impugnazione, da parte dell'attore, della sentenza che, riconoscendo in suo favore una determinata somma di denaro, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta accessoria di corresponsione degli interessi sulla somma medesima, preclude la riproposizione della richiesta stessa in separata Sede solo nel caso degli interessi compensativi, non anche in quello degli interessi moratori. I primi, invero, quale pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso, collegata al medesimo fatto generatore, e, quindi, vengono coperti dal giudicato sostanziale formatosi sulla domanda di risarcimento e sull'entita complessiva del danno. I secondi, al contrario, costituendo il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento colpevole dell'obbligazione pecuniaria, si ricollegano ad un titolo e ad una domanda autonoma rispetto a quella relativa all'obbligazione principale; ne consegue che l'omessa pronuncia sulla richiesta degli interessi moratori, quale omessa pronuncia su domanda autonoma, non e suscettibile di formare giudicato sostanziale, perche non contiene alcun accertamento sulla sussistenza o meno del diritto. (V 2012/68, mass n 334054; (V 484/65, mass n 310862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)