Sez. 1, Sentenza n. 8666 del 29/08/1998 (Rv. 518527 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Complesso immobiliare aziendale - Vendita - Modalità - Sospensione della vendita ex art. 108, terzo comma, legge fall. dopo l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di prelazione - Decreto del giudice delegato - Decreto confermativo del Tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
Il decreto del Tribunale confermativo di quello del giudice delegato al concordato preventivo che abbia sospeso, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall., la vendita senza incanto di complesso aziendale dopo che l'affittuario abbia esercitato il diritto di prelazione ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, ha natura decisoria e carattere definitivo, ed è, pertanto, impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108 com. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)