Sez. 1, Sentenza n. 6966 del 20/06/1995 (Rv. 492955 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Complesso immobiliare aziendale - Vendita - Sospensione dopo l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di prelazione - Relativo decreto del giudice delegato - Conferma da parte del Tribunale - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di conferma - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Il decreto con il quale il giudice delegato dispone la sospensione della vendita fallimentare del complesso immobiliare aziendale, acquisito al fallimento, dopo che l'affittuario ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha natura decisoria, in quanto incide sulla pretesa dell'aggiudicatario a conseguire la proprietà dei beni e sul diritto di prelazione spettante all'affittuario. Pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale confermativo di quello del giudice delegato è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)