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Sez. L, Sentenza n. 7237 del 05/12/1986 (Rv. 449307 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CONFRONTO FRA LA DISCIPLINA LEGALE E QUELLA CONVENZIONALE EX ART. 1419 COD. CIV. - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449307-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CONFRONTO FRA LA DISCIPLINA LEGALE E QUELLA CONVENZIONALE EX ART. 1419 COD. CIV. - CRITERI.*

Al fine di verificare se vi sia stata violazione di diritti indisponibili del lavoratore riconosciuti dalla norma inderogabile dell'art. 2121 cod. civ., con conseguente applicazione dell'art. 1419, ultima parte, cod. civ. e sostituzione di diritto delle clausole contrattuali con norme imperative di legge, si impone la considerazione unitaria, nell'unico istituto dell'indennità di anzianità, di tutte le clausole del regolamento che incidono sia sulla Determinazione dalla base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che queste, pur collegate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge. (Conf 3100/82, mass n 421033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)