Sez. 5 - , Sentenza n. 52057 del 26/11/2019 Ud. (dep. 27/12/2019) Rv. 277658 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di valutazione - Riferimento all'importo della distrazione - Sussistenza - Riferimento all'entità del passivo - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)