diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2322 del 06/07/1968 (Rv. 334638 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI- APPARENZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURA SU SINGOLI ELEMENTI DI ESSO FRAMMENTARIAMENTE CONSIDERATI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334638-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI- APPARENZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURA SU SINGOLI ELEMENTI DI ESSO FRAMMENTARIAMENTE CONSIDERATI - INAMMISSIBILITA.*

La societa di fatto, ancorche non esistente nei rapporti interni tra soci, puo tuttavia apparire esistente di fronte ai terzi, allorche due o piu persone operino nel mondo esteriore in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, onde i terzi, trattando con loro, siano indotti a far legittimo affidamento sulla esistenza della societa. In tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi che, senza colpa abbiano creduto alla reale esistenza della societa, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportano esteriormente uti soci vengono ad assumere in solido, rispetto ai terzi, obbligazioni sociali, come se la societa esistesse. La indagine compiuta sulla base degli anzidetti principi, in ordine alla esistenza di una attivita in comune, organizzata ad impresa, in quanto aderente alle risultanze processuali, non puo essere censurata sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione, muovendo da una critica frammentaria di singoli elementi processuali. (V. N. 550-68, mass. N. 331654 2617-67, mass. N. 329992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)