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Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 15/10/1971 (Rv. 354147 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA AI FINI DEI RAPPORTI ESTERNI - PRESUPPOSTI - ESTERIORIZZAZIONE DEL VINCOLO SOCIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354147-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA AI FINI DEI RAPPORTI ESTERNI - PRESUPPOSTI - ESTERIORIZZAZIONE DEL VINCOLO SOCIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

La societa di fatto, ancorche non esistente nei rapporti fra i soci, puo, tuttavia, apparire esistente di fronte ai terzi, quando due o piu persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, di tal che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della societa. In tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi per il principio dell'apparenza del diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la societa esistesse. L'accertamento della Rilevanza delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza di una societa di fatto e la valutazione delle prove relative a tale esistenza costituiscono compiti esclusivi del giudice di merito e, come tali, sono sottratti al Sindacato di legittimita quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. (sulla base dei suesposti principi, la SC ha escluso che l'indagine sull'elemento della divisione degli utili fra i soci fosse rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza, nei confronti dei terzi di una societa di fatto fra marito e moglie e della conseguente estensione alla seconda del fallimento dei primo, trattandosi di un elemento concernente esclusivamente i rapporti interni fra i soci). (Conf 3017'69, mass n 342916; 1412'69, mass n 340176; 2322'68, mass (n 334638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)