Sez. 3, Sentenza n. 354 del 13/02/1970 (Rv. 345264 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DEI TERZI - NECESSITA - EFFETTI - SOCIETA APPARENTE - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ESISTENZA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DEI TERZI - NECESSITA - EFFETTI - SOCIETA APPARENTE - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI.*
La societa di fatto, ancorche non esista nei rapporti interni tra i soci, puo tuttavia apparire esistente ai terzi allorche due o piu persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, onde i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza e responsabilita della societa apparente. In tale ipotesi - a tutela della buona fede dei terzi, che, senza colpa, abbiano creduto alla reale esistenza dell'apparente societa - opera il principio dell'apparenza di diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza giuridica dell'ente, coloro che si comportano esteriormente uti soci, vengono ad assumere in solido, rispetto ai terzi, obbligazioni sociali come se la societa realmente esistesse. (Conf 2322-68, massima n 334638 V 3518-68, massima n 336675 1565-68, massima n 333450 550-68, massima n 331654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)