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Sez. 5, Sentenza n. 15028 del 02/07/2014 (Rv. 631545 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Scuola dell'infanzia - Attività d'impresa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631545-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, l'attività d'istruzione svolta con criteri di economicità, che assicurino la remunerazione dei fattori produttivi (nella specie, prestazione professionale di servizi, da parte di una scuola d'infanzia, dietro corrispettivo), costituisce attività d'impresa, anche se il soggetto che la svolge non ha fini di lucro, sicchè la cessione dell'immobile, già sede dell'attività, cessata qualche mese prima dell'alienazione, deve essere sottoposta ad IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)