Sez. 1, Sentenza n. 11959 del 08/08/2003 (Rv. 565780 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di sindaco - Art. 63, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Incompatibilità derivante dalla qualità di subappaltatore di lavori commissionati dal comune - Sussistenza - Cessazione - Verbale di ultimazione dei lavori - Sufficienza - Esclusione - Collaudo finale - Necessità - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l'art. 63, comma primo, n. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco chi, come "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento" "ha parte, direttamente o indirettamente", in appalti nell'interesse del comune, è applicabile anche all'eletto che, rivestendo una delle qualità indicate nella succitata norma, abbia prestato la propria attività come subappaltatore nell'ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, se, al momento della elezioni, non sia ancora intervenuta l'approvazione del collaudo finale da parte del comune committente, o comunque, interessato al contratto; infatti, è solo con tale atto che il committente accetta definitivamente l'opera o i lavori eseguiti, anche per la parte di competenza del subappaltatore, tenuto conto che questi, nel caso di collaudo negativo, potrebbe essere esposto all'azione di regresso ex art. 1670, cod. civ., (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la redazione del verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, non è idonea a far ritenere esaurito il rapporto e, quindi, insussistente la causa di incompatibilità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 28 com. 3, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 199 com. 3, Cod. Civ. art. 1670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)