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Sez. 1, Sentenza n. 28006 del 16/12/2013 (Rv. 629044 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE | Finanziamenti - Erogazioni della Regione Puglia agli operatori agricoli colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche ai sensi della legge Regione Puglia n. 19 del 1979 - Delega di funzioni - Avvalimento - Sussistenza - Conseguenze - Regione unico soggetto obbligato al pagamento - Spese di istruttoria - Compenso a professionisti esterni - Inclusione.
Stato
decisa il 2013-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629044-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE

In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche, la legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge della Regione Puglia 10 dicembre 1982, n. 38, consente alla Regione di delegare le strutture e il personale dei Comuni, in termini di "avvalimento", per l'accertamento, previa istruttoria, degli operatori agricoli destinatari delle provvidenze, in quanto colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, nell'ambito di un procedimento amministrativo che vede la Regione quale unico obbligato alla erogazione finale. Ne consegue che l'onere economico delle attività istruttorie delegate ai Comuni grava sulla Regione, tenuta all'iscrizione di apposito capitolo di spesa per una quota percentuale determinata, essendo tale ente l'esclusivo titolare del potere di attingere ai capitali messi specificamente a disposizione dallo Stato, e ciò anche qualora il Comune, nell'ambito della spesa disponibile, abbia fatto ricorso ad incarichi professionali esterni.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 11/04/1979 num. 19, Legge Reg. Puglia 10/12/1982 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)