Sez. 1, Sentenza n. 15494 del 11/08/2004 (Rv. 575351 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE | Finanziamenti - Erogazioni della Regione Puglia agli operatori agricoli colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche ai sensi della L.R. n. 11 del 1979, nel testo risultante dalla modifiche apportate dalla L.R. n. 38 del 1982 - Potere - Regione - Spettanza - Fondamento - Conseguenze.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE
In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11, titolare del potere amministrativo, ai sensi dell'art. 4-bis (aggiunto dall'art. 4, quarto comma, L. R. n. 38 del 1982, recante "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali), è la Regione, mentre Comuni e Province esercitano un mero potere delegato di carattere istruttorio, come confermato (anche) dal tenore testuale dell'ultimo comma (secondo cui "Gli enti delegati devono nell'emissione degli atti fare espressa menzione della delega"). Ne consegue che, essendo tale ente titolare del potere di intervenire in favore degli operatori agricoli colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, attingendo ai capitali messi specificamente a disposizione dallo Stato -mediante prelievi dal Fondo di solidarietà- ovvero a quelli da essa direttamente reperiti, legittimata passiva in relazione al pagamento delle somme dovute è esclusivamente la Regione nel cui interesse Comuni e Provincie hanno agito.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 11/04/1979 num. 19 art. 4 bis, Legge Reg. Puglia 10/12/1982 num. 38 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)