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Sez. L, Sentenza n. 10349 del 04/10/1991 (Rv. 474098 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Rispetto da parte del datore di lavoro della normativa collettiva e di quella ex artt. 1175 e 1375 cod.civ. - Controllo giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474098-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni

Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo preveda i criteri di promuovibilità dei dipendenti, sia contemplando l'attribuzione di punteggi vincolati sia riservando al datore di lavoro la valutazione discrezionale di altri parametri, è ammesso il sindacato della autorità giudiziaria ordinaria in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro - che pertanto ha l'obbligo di motivare i suoi provvedimenti - sia della normativa contrattuale predetta sia, in generale, degli obblighi di correttezza e buona fede secondo i principi stabiliti dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ.. L'esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro di scegliere i dipendenti cui attribuire la qualifica superiore può essere legittimamente disciplinato dalle parti diventando così oggetto di una prestazione dovuta in favore dei lavoratori, tutelabile con i normali rimedi giurisdizionali, con il solo limite per il giudice di non potersi sostituire al potere discrezionale dello stesso datore di lavoro nel compimento delle predette operazioni di scelta sulle quali egli esercita il controllo. (Conf, 5226/87, mass. n. 453822, prima parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)