Sez. L, Sentenza n. 8562 del 04/08/1995 (Rv. 493572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Attribuzioni per previsione contrattuale di una certa qualifica ad un gruppo determinato di lavoratori - Assegnazione ad alcuni soltanto delle mansioni corrispondenti - Contestazioni della scelta compiuta dal datore di lavoro - Legittimità di quest'ultima - Accertamento giudiziale - Criteri - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
Quando un contratto collettivo aziendale prevede l'attribuzione di una certa qualifica ad un gruppo predeterminato di dipendenti e l'assegnazione ad alcuni soltanto tra di essi delle mansioni corrispondenti, il giudice di merito al quale si sia rivolto uno di tali lavoratori contestando la scelta compiuta dal datore di lavoro, può valutare, in linea generale, la legittimità di quest'ultima non sulla base di un principio di parità di trattamento, non vigente con riferimento ai rapporti di lavoro, ma sotto il profilo del rispetto delle regole di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione dei contratti e che, in riferimento ad un potere, possono tradursi in limiti esterni al suo esercizio o costituire fonte di obblighi accessori e strumentali. A tal fine, il giudice deve accertare se la clausola contrattuale abbia riservato al datore totale libertà di apprezzamento, oppure, una valutazione comparativa, e in quest'ultimo caso, verificare se effettivamente sia stata compiuta tale valutazione, che è sindacabile solo sotto il profilo della sua conformità alle disposizioni legali o contrattuali e della sua coerenza, ma non nel merito. Comunque il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del datore di lavoro, ma, eventualmente (sempreché la relativa richiesta appaia compresa nella domanda giudiziale), deve dichiarare il datore di lavoro tenuto ad effettuare la debita valutazione comparativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)