Sez. 1, Sentenza n. 2412 del 08/02/2016 (Rv. 638543 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Convenzione traslativa del carico d'imposta tra privati - Ammissibilità - Condizioni - Interpretazione della convenzione - Competenza del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie in materia di IRAP.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
È ammissibile, in carenza di diversa disciplina legislativa, la convenzione tra privati che preveda la traslazione del carico dell'imposta, purchè non comporti il versamento al fisco da parte di un soggetto diverso dal percettore del corrispondente reddito, stante l'inderogabilità del presupposto soggettivo del tributo. Il relativo accertamento, risolvendosi in una questione di interpretazione della convenzione stessa, è riservato al giudice di merito, ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo per violazione di canoni di ermeneutica contrattuale specificamente individuati e per vizio di motivazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un rapporto concessorio inerente la gestione dei parchimetri di Roma, aveva escluso la traslazione dell'IRAP in capo alla concedente, nulla esplicitamente prevedendo la convenzione circa il dovere di quest'ultima di tenere indenne la concessionaria dagli oneri tributari di qualunque genere in relazione all'esecuzione del servizio appaltato, né potendosi ricondurre l'imposta suddetta al concetto di "costo del personale", pattiziamente a carico della prima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)