Sez. 2, Sentenza n. 41578 del 22/11/2006 Ud. (dep. 19/12/2006) Rv. 235386 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicazione al delitto di rapina - Condizioni - Valutazione globale del danno - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4, cod.pen.) in riferimento al delitto di rapina - il quale ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima - è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa: di talché l'attenuante va esclusa nel caso in cui l'azione delittuosa, concretandosi, come nella fattispecie, anche nella sottrazione di una serie di documenti personali di particolare importanza, abbia determinato un danno rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)