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Sez. 1, Sentenza n. 10685 del 11/08/2000 (Rv. 539496 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributo ex legge n. 219/81 e D.Lgs. n. 76/1990 - Erogazione nel 1990 - Ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per la ripetizione del contributo, ritenuto indebitamente erogato - Emanazione da parte dell'Ufficio del Registro - Legittimazione attiva di detto ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539496-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

L'Ufficio del Registro non è legittimato ad emettere ingiunzione ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per la ripetizione di un contributo, la cui erogazione si assuma indebita, erogato nel 1990 in virtù del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981, n. 219, e del D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76, non potendo detta pretesa essere ricondotta ai crediti derivanti dall'attività diretta o delegata della Gestione Stralcio del commissario straordinario per le zone terremotate delle Regioni Basilicata e Campania.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)