Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012 (Rv. 624750 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di borsa - Giudizi di risarcimento del danno - Violazione degli obblighi informativi - Onere della prova - Contenuto - Motivazione del giudice di merito - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria del risparmiatore, affermando che "non esistono obbligazioni sicure" ed aggiungendo che i titoli "Cirio" e "Parmalat" fossero venduti anche da altre banche e non vi fosse un preallarme di "default" delle società emittenti, non dando alcun rilievo al fatto che i "bonds" in questione erano stati negoziati prima che fossero immessi sul mercato nel periodo del cd. grey market, quando la stessa banca non disponeva di informazioni adeguate sulle loro caratteristiche, in quel momento privi di "rating" ufficiale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)