Sez. 3, Sentenza n. 2132 del 06/04/1982 (Rv. 419999 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - LEGGE INTERPRETATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - LEGGE INTERPRETATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE.*
Perché una norma possa qualificarsi come interpretativa, è necessario il concorso di due condizioni, quella cioè che la norma sia collegata o si integri con altra anteriore, sì da comportare il congiunto operare di esse, e quella che il carattere interpretativo risulti dal contenuto precettivo della norma stessa. Conseguentemente l'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93, nonostante il collegamento e l'integrazione dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non ha carattere interpretativo, non risultando l'intendimento del legislatore di interpretarlo con efficacia retroattiva, bensì quello di innovare la relativa disciplina.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/07/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)