Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 17/05/1984 (Rv. 435097 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - CONDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCRETA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 COMMA QUARTO LEGGE N. 675 DEL 1977, CONCERNENTE LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA A FINI TRIBUTARI DELL'ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI GARANZIE MUTUALISTICHE ESERCITATA DAI CONSORZI E DALLE COOPERATIVE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE - CARATTERE INNOVATIVO, CON EFFETTO NON RETROATTIVO.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - CONDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCRETA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 COMMA QUARTO LEGGE N. 675 DEL 1977, CONCERNENTE LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA A FINI TRIBUTARI DELL'ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI GARANZIE MUTUALISTICHE ESERCITATA DAI CONSORZI E DALLE COOPERATIVE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE - CARATTERE INNOVATIVO, CON EFFETTO NON RETROATTIVO.*
Il carattere interpretativo autentico di una legge dipende esclusivamente dal contenuto della medesima, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la nuova norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo con il quale il legislatore impone questa interpretazione, con efficacia retroattiva, escludendone ogni altra. Il detto carattere non può ritenersi presente nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1977 n. 675, il quale stabilisce che l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative fra piccole e medie imprese industriali e artigiane di cui al precedente primo comma non costituisce attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, tale norma inserendosi nel quadro del programma incentivante del settore industriale perseguito dall'intero provvedimento legislativo, e costituendo appunto uno degli strumenti d'incentivazione istituiti dalla stessa legge, ha carattere di innovazione e non di interpretazione di norme pregresse, insuscettibile, quindi, di applicazione retroattiva. (V 1622/83, mass n 426460; (V 2132/82, mass n 419999; (V 5822/81, mass n 416544; (V 5533/81, mass n 416250).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)