Sez. 1, Sentenza n. 379 del 26/01/1985 (Rv. 438585 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SOGGETTI PASSIVI - ESPROPRIAZIONE DI FONDO AFFITTATO - INCLUSIONE NELLA INDENNITÀ DELLA SOMMA SPETTANTE PER MANCATO RACCOLTO O PER FRUTTI NON PERCEPITI - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO - TUTELA - MEZZI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA O INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INSTAURATO DAL PROPRIETARIO - ESPERIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SOGGETTI PASSIVI - ESPROPRIAZIONE DI FONDO AFFITTATO - INCLUSIONE NELLA INDENNITÀ DELLA SOMMA SPETTANTE PER MANCATO RACCOLTO O PER FRUTTI NON PERCEPITI - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO - TUTELA - MEZZI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA O INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INSTAURATO DAL PROPRIETARIO - ESPERIBILITÀ.*
Con riguardo all'espropriazione di fondo affittato, nella disciplina della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il diritto dello affittuario a sentire includere nell'indennità espropriativa la somma a lui spettante per mancato raccolto o frutti non percepiti è tutelabile non soltanto mediante opposizione alla stima, proposta dall'affittuario stesso a norma dell'art. 27 della citata legge e nel termine di cui al successivo art. 54, ma anche mediante un intervento nel giudizio di opposizione instaurato dal proprietario, il quale presenta i connotati dell'intervento autonomo, ed abilita conseguentemente l'interventore all'impugnazione della sentenza. (V 3448/83, mass n 428323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)