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Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 21/02/2008 (Rv. 602173 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Delega delle operazioni espropriative da un comune ad una cooperativa edilizia per la realizzazione di alloggi per i soci - Scadenza dei termini dell'occupazione d'urgenza in assenza di decreto di esproprio - Azione dei proprietari per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa - Affermazione con sentenza non definitiva della responsabilità solidale di entrambi i convenuti - Successiva sentenza definitiva recante condanna al pagamento del "quantum" risarcitorio - Impugnazione da parte del comune contumace - Necessità di proposizione nei confronti di entrambe le sentenze - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602173-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione appropriativa riferibile al comune delegante le operazioni di espropriazione ed alla cooperativa edilizia delegata per la realizzazione dell'opera pubblica (nella specie immobile ad uso alloggi dei soci), qualora la causa instaurata dai proprietari per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa sia decisa con sentenza non definitiva, che affermi la responsabilità solidale dei convenuti per avere causato l'illecito - rispettivamente il comune per "culpa in vigilando" e la cooperativa per negligenza procedimentale - e con successiva sentenza definitiva di condanna di entrambi al risarcimento del danno, il comune rimasto contumace che, a seguito dell'appello proposto dai proprietari, intende dolersi a sua volta delle decisioni assunte, deve proporre appello incidentale tanto nei confronti della sentenza definitiva, quanto di quella non definitiva, posto che se la seconda reca la pronuncia condannatoria, la prima contiene l'accertamento dell'esistenza e della natura solidale dell'obbligazione (causa debendi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)