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Sez. 1, Ordinanza n. 19984 del 14/10/2005 (Rv. 585174 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda proposta davanti al tribunale ordinario - Dichiarazione di improcedibilità della domanda perché inerente a credito da accertare in sede fallimentare - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585174-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con la quale il tribunale ordinario dichiari improcedibile la domanda, perché inerente a preteso credito da accertare nell'ambito e con le forme proprie della procedura fallimentare, non è impugnabile con regolamento di competenza, non costituendo detta pronuncia decisione sulla competenza, onde le censure relative alla sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di improcedibilità debbono essere fatte valere in via di impugnazione ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)