Sez. 1, Sentenza n. 5401 del 06/12/1989 (Rv. 464499 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PRETESA EREDITARIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE FALLIMENTARE - FORMULAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DOVENDO QUESTA INTRODURSI IN SEDE CONCORSUALE - SENTENZA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IMPROPONIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PRETESA EREDITARIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE FALLIMENTARE - FORMULAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DOVENDO QUESTA INTRODURSI IN SEDE CONCORSUALE - SENTENZA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IMPROPONIBILITÀ.*
Qualora una pretesa creditoria venga fatta valere, davanti al tribunale in Sede ordinaria, nei confronti del curatore del fallimento del debitore, e detto tribunale dichiari improcedibile la domanda, perché da introdursi in Sede concorsuale e nelle forme dell'insinuazione al passivo, la relativa pronuncia, ancorché contenga formalmente una declinatoria di Competenza in favore del tribunale fallimentare, non integra, nella sostanza, sentenza sulla Competenza, perché statuisce sul rito che la parte istante deve seguire, e, pertanto, è impugnabile con l'appello, non con il regolamento di Competenza. (V 5830/80, mass n 409651; (V 3852/74, mass n 372389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)