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Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 25/03/1987 (Rv. 452006 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DIRETTO E MEDIATO - DIFFERENZE - DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INDICAZIONI NECESSARIE - VENDITA O PROMESSA DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - MODIFICHE CONCORDATE FRA LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE RELATIVE ALLA IDENTITÀ DEL BENE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452006-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DIRETTO E MEDIATO - DIFFERENZE - DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INDICAZIONI NECESSARIE - VENDITA O PROMESSA DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - MODIFICHE CONCORDATE FRA LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE RELATIVE ALLA IDENTITÀ DEL BENE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

L'oggetto, quale elemento essenziale della vendita, è tanto quello diretto, costituito dal diritto che viene trasferito, quanto quello mediato, costituito dalla cosa su cui cade tale diritto, sicché, ai fini del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, occorre l'indicazione precisa, sia del diritto, sia della cosa, o dei criteri di identificazione della stessa. Ne consegue che nel caso di vendita o promessa di vendita di beni immobili, per le quali è richiesta la Forma scritta "ad substantiam" dagli artt. 1350 n. 1 e 1351 cod. civ., anche le modifiche relative all'identità del bene, concordate tra le parti successivamente alla stipulazione del contratto, preliminare o definitivo, devono avvenire in Forma scritta. (V 2823/86, mass n 445860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)