Sez. 2, Sentenza n. 2823 del 22/04/1986 (Rv. 445860 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INDICAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INDICAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di compravendita immobiliare, devono essere in questo indicati gli elementi necessari per l'identificazione immediata (determinatezza) o mediata (determinabilità) del bene venduto. Tuttavia, l'indicazione può essere operata anche per "relationem", purché gli elementi richiamati siano certi e oggettivi, cioè idonei per l'individuazione dello oggetto del contratto. (V 1572/84, mass n 433648; (V 1112/84, mass n 433250; (V 7047/83, mass n 431673; (V 23/81, mass n 410407; (V 615/79, mass n 396759; (V 1492/69, mass n 340309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)