Sez. 2, Sentenza n. 7421 del 27/02/1985 Ud. (dep. 26/07/1985) Rv. 170198 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE E NON COMPRESI IN QUESTO - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE E NON COMPRESI IN QUESTO - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Il principio di specialità dell'estradizione funziona soltanto come ostacolo a disporre della persona fisica dell'estradato per causa diversa da quella per cui è stata concessa l'estradizione, ma non limita l'Esercizio dell'Azione penale per fatti commessi anteriormente al provvedimento di estradizione e non compresi in questo quando non vi sia necessità della disponibilità fisica dell'estradato. (V mass n 164701, Sezioni Unite; (V mass n 900030, contrasto segnalato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)