Sez. 1, Sentenza n. 11892 del 03/11/1992 (Rv. 479292 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione | Di uno dei magistrati tenuto a sottoscriverla - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile - Configurabilità - Procedimento di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione
L'omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 8 agosto 1977 n. 532, (nella specie, del presidente non anche estensore), determina la nullità insanabile della sentenza medesima, restando esclusa l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali, che vale solo per l'erronea indicazione del componente del collegio, non tenuto alla sottoscrizione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)