diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7634 del 03/09/1994 (Rv. 487823 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Sottoscrizione del giudice - Mancanza - Nullità insanabile della sentenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487823-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Il principio della nullità insanabile della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice (art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) - nullità che è deducibile, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione ed è rilevabile anche d'ufficio - trova applicazione anche in relazione alla sentenza con cui il tribunale in camera di consiglio dichiara, a norma dell'art. 195, o (come nella specie) dell'art. 202, legge fall., lo stato d'insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di pronuncia che incide su diritti soggettivi degli interessati e, in caso di mancata impugnazione, produce gli effetti formali e sostanziali del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)