Sez. 3, Ordinanza n. 27710 del 16/12/2005 (Rv. 586677 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Prevenzione - Notifica della citazione a mezzo posta - Data della ricezione dell'atto da parte del destinatario - Rilevanza - Sussistenza - Data della consegna del piego all'ufficiale giudiziario - Rilevanza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In tema di continenza di cause, la prevenzione è determinata dall'effettiva instaurazione del rapporto processuale, che si verifica, nel caso di notifica a mezzo posta, non con la mera consegna del plico all'ufficiale giudiziario, ma con la ricezione di esso da parte del destinatario, ancorché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento della notificazione debba considerarsi verificato, quanto al notificante, al momento della consegna dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)