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Sez. 2, Ordinanza n. 854 del 21/01/2003 (Rv. 559888 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Regolamento di competenza - Accertamento della continenza - Applicazione del criterio della prevenzione - Verifica da parte della Corte di Cassazione della competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata - Necessità - Accertamento effettuabile anche dal giudice successivamente adito - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559888-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

La traslazione della causa per continenza avviene in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente sia per la causa presso di lui pendente che per la causa successivamente proposta; l'indagine circa la competenza del giudice preventivamente adito anche in ordine alla causa già pendente presso di lui può (e deve) essere compiuta dalla Corte di Cassazione adita in sede di regolamento di competenza, mentre non può essere compiuta dal giudice successivamente adito dinanzi al quale sia stata eccepita la continenza, che deve invece limitarsi a verificare la competenza del giudice preventivamente adito solo in ordine alla causa successivamente proposta, atteso tra l'altro che nessun giudice (eccettuata la Corte di Cassazione) può sindacare la competenza di altro giudice relativamente a una causa pendente presso il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)