Sez. 4, Sentenza n. 20953 del 28/02/2025 Cc. (dep. 05/06/2025) Rv. 287953-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposizione della domanda - Termini - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. - Decorrenza nel caso di intervenuta impugnazione della sentenza, dichiarata inammissibile perché tardiva - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell'inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)