Sez. 5, Sentenza n. 29389 del 04/05/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 237257 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Ammissione di nuova prova ex art. 507 cod.proc.pen. - Diritto alla controprova - Sussistenza - Audizione del c.t. della parte civile - Equiparazione all'assunzione di nuovo mezzo di prova - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che - nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 cod.proc.pen. - ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen. l'audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l'art. 495, comma secondo, cod.proc.pen. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato - nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte - nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)