Sez. 6, Sentenza n. 10109 del 26/06/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208817 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Ammissione di eventuali prove contrarie - necessità - Istanza - Esercizio del diritto alla prova.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
In tema di istruzione dibattimentale, all'ammissione di una prova nuova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il giudice non può non fare seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie, sicché la istanza di ammissione delle eventuali prove contrarie - che non può che essere formulata dopo la decisione di disporre "ex officio" l'assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata - integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, perciò, rituale richiesta a norma dell'art. 495, secondo comma cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)