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Sez. 5, Sentenza n. 11954 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231714 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE | Richiesta non subordinata ad integrazione probatoria - Acquisizione di ufficio di nuovi elementi - Diritto alla controprova - Sussistenza - Esclusione del diritto alla escussione orale di prova già documenta - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231714-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE

In tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova (In motivazione la Corte ha precisato che tale diritto non comprende anche quello alla escussione orale di una prova già documentata, attese le ragioni di economia processuale proprie del rito speciale e la rinuncia effettuata dall'imputato alla formazione della prova nel contraddittorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)